Studio Vidoni dr. Livia

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Addio agli studi di settore, arrivano gli ISA

Sono stati presentati i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, che prenderanno il posto degli Studi di Settore dal prossimo anno. I suddetti indicatori permetteranno ai contribuenti di avere un riscontro dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. I primi 70 Isa dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018.
La sperimentazione degli Indici sintetici di affidabilità ha riguardato, in questa prima fase, 8 settori economici:
• Commercio all’ingrosso di macchine utensili - M84U
• Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori - M05U
• Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi Integrati di gestione agli edifici - K16U
• Attività degli studi di ingegneria - K02U
• Fabbricazioni di calzature, parti e accessori - D08U
• Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria - D12U
• Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori - G31U
• Servizi di ristorazione commerciale - G36U
A partire dalla annualità di imposta 2017 saranno operativi 70 Isa che riguarderanno circa un milione e mezzo di contribuenti. 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti. Per il periodo d’imposta 2018 anche i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.
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Fonte: Fiscal Focus

NOVITA': REGIME FISCALE PER CASSA PER PARTITE IVA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA.

Novità Partite IVA in regime semplificato, inserita nella Legge di Bilancio 2017, una norma che prevede l’introduzione del regime principio di cassa nel 2017 per artigiani, commercianti, autonomi, ed in generale, per tutte le piccole partite iva in contabilità semplificata.
(Salvo sempre modifiche dell'ultima ora a cui siamo ormai abituati!)
Il regime di cassa 2017, pertanto, consentirà ai soggetti interessati, di essere tassati solo sugli importi effettivamente pagati o incassati, con l’esclusione di quelli non incassati per morosità o inadempienza della controparte.
In questo modo le piccole e medie imprese, gli autonomi e non solo, in contabilità semplificata, potrebbero così determinare il reddito da dichiarare, seguendo le stesse regole attualmente in vigore per i liberi professionisti.
Vediamo quindi cos’è e come funziona il regime di cassa 2017, chi sono i soggetti beneficiari, in cosa consiste il principio di cassa e quali sono tutte le altre novità Partire IVA Legge di Stabilità 2017.
Nuovo regime di cassa per artigiani commercianti autonomi:
Cosa cambia con il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa? Che il piccolo artigiano, o il piccolo commerciante, che riceve in ritardo una fattura, o non la riceve affatto, perché magari il fornitore è moroso o inadempiente, non debba far rientrare l'importo non ancora incassato, nel proprio reddito, come vorrebbe, il principio di competenza, ma che concorra alla formazione del reddito, solo quando questo è stato effettivamente incassato dall’artigiano o dal commerciante.
Che cos’è il principio di cassa 2017 e come funziona? Fino ad oggi, le piccole e medie imprese e autonomi non professionisti, hanno applicato il principio di competenza economica, per determinare il reddito da dichiarare al Fisco, tramite la dichiarazione dei redditi.
Ciò significa che fino adesso queste imprese, hanno applicato un principio, in base al quale, i costi o i ricavi, devono essere imputati nel periodo temporale in cui hanno effetto, a prescindere da quando questi sono stati effettivamente pagati o incassati.
Per cui, il principio di competenza economica, non tiene conto della data effettiva di quando è pagato un costo o ricevuto un incasso, ma tiene conto della data in cui il costo o il ricavo è stato generato.
Con la Legge di Stabilità 2017, l’intento del Governo, è andare a sostituire per i titolari di Partita IVA in regime semplificato, il principio di competenza, con il regime di cassa, così come avviene già per i professionisti.
Analogo discorso anche per le spese, fatta eccezione per alcuni casi particolari, quali ad esempio le quote di ammortamento, TFR o i canoni leasing, in questi casi, il principio di cassa, consente di dedurre dal reddito, solo i costi effettivamente sostenuti dal professionista nel corso del periodo d’imposta.
Ma chi sono i contribuenti che applicano il regime contabile semplificato?
Sono i contribuenti minori, ossia, le imprese, o i professionisti, che nell’anno solare, hanno avuto ricavi non superiori a 400mila euro o 700mila euro, a seconda del tipo di prestazioni di servizi o attività svolti.
I contribuenti minori, il cui regime naturale è il regime semplificato, possono optare, con apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, al regime ordinario, ma perderebbero alcune importanti semplificazioni come ad esempio l’esonero dall’obbligo del Bilancio e dalla tenuta delle scritture contabili come il libro giornale, il libro inventari, etc.
Invitiamo quinti tutti i clienti a mettersi in contatto con lo studio per concordare insieme un modo agevole di tenuta della contabilità secondo le nuove disposizioni, avremo necessità infatti di inserire, oltre alle fatture e documenti vari di spesa, anche la relativa data di incasso e pagamento, incombenza assai onerosa, che porterà però alla determinazione di un utile di esercizio più congruente con la realtà. Dal 31/12/2017 non sarà pertanto necessario redigere l'inventario delel rimanenze finali e quantificare eventuali opere in corso.

STUDI DI SETTORE - ELIMINAZIONE A PARTIRE DAL 31/12/2017

È ormai noto, che gli studi di settore sono stati introdotti al fine di rendere più efficace e incisiva l’azione accertatrice, consentendo di determinare i ricavi che, con ragionevole probabilità possono essere attribuiti all’attività economica esercitata dal contribuente.
Gli studi di settore sono, quindi, utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza, e dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo.
Gli accertamenti in rettifica dei redditi di impresa e di quelli derivati dall’esercizio, dell’arte o, professione possono essere effettuati, appunto, mediante l’applicazione degli studi di settore.

Novità
Nello specifico, il nuovo articolo 7-bis del decreto legge n. 193/2016, prevede, l’introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale a partire dal periodo di imposta al 31 dicembre 2017, e l’eliminazione delle disposizioni per l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento.
Lo scorso 7 settembre, il Ministero dell’Economia e Delle Finanze, aveva già annunciato, sempre nell’ottica di una semplificazione, l’eliminazione degli studi di settore.
Con la legge di Bilancio 2017, verranno, quindi, introdotti, come già accennato, degli indicatori di Compliance in sostituzione degli studi di settore, per stabilire il grado di affidabilità dell’impresa.
L’Indicatore di Compliance, sarà calcolato, in base all’attività economica svolta in maniera prevalente e, sarà costruito in base ad una metodologia statistico-economica, che prende in considerazione molteplici elementi, quali ad esempio:
gli indicatori di normalità economica, utilizzati per la stima dei ricavi, diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
invece dei soli ricavi, saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali, i cosiddetti correttivi di crisi;
una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.
Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione da alcuni tipi di accertamento, o ad una riduzione dei termini per l’accertamento, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione Finanziaria e i contribuenti stessi.
L’obiettivo, è quindi, quello di introdurre delle misure di agevolazione per i contribuenti che raggiungeranno un elevato grado di affidabilità.
Al secondo comma del predetto articolo, si legge: << Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549>>. Quindi, contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi indicatori di Compliance, è prevista la cancellazione degli studi di settore.
Occorre precisare, però, che l’emendamento non precisa quali e quanti studi di settore verranno sostituiti dai nuovi indicatori.
I nostro studio vi terrà aggiornato su eventuali novità.
FONTE: FISCAL FOCUS

Addio agli studi di settore, arrivano gli indicatori di affidabilità

È ormai noto, che gli studi di settore sono stati introdotti al fine di rendere più efficace e incisiva l’azione accertatrice, consentendo di determinare i ricavi che, con ragionevole probabilità possono essere attribuiti all’attività economica esercitata dal contribuente.
Gli studi di settore sono, quindi, utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza, e dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo.
Gli accertamenti in rettifica dei redditi di impresa e di quelli derivati dall’esercizio, dell’arte o, professione possono essere effettuati, appunto, mediante l’applicazione degli studi di settore.

Novità
Nello specifico, il nuovo articolo 7-bis del decreto legge n. 193/2016, prevede, l’introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale a partire dal periodo di imposta al 31 dicembre 2017, e l’eliminazione delle disposizioni per l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento.
Lo scorso 7 settembre, il Ministero dell’Economia e Delle Finanze, aveva già annunciato, sempre nell’ottica di una semplificazione, l’eliminazione degli studi di settore.
Con la legge di Bilancio 2017, verranno, quindi, introdotti, come già accennato, degli indicatori di Compliance in sostituzione degli studi di settore, per stabilire il grado di affidabilità dell’impresa.
L’Indicatore di Compliance, sarà calcolato, in base all’attività economica svolta in maniera prevalente e, sarà costruito in base ad una metodologia statistico-economica, che prende in considerazione molteplici elementi, quali ad esempio:
gli indicatori di normalità economica, utilizzati per la stima dei ricavi, diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
invece dei soli ricavi, saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali, i cosiddetti correttivi di crisi;
una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.
Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione da alcuni tipi di accertamento, o ad una riduzione dei termini per l’accertamento, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione Finanziaria e i contribuenti stessi.
L’obiettivo, è quindi, quello di introdurre delle misure di agevolazione per i contribuenti che raggiungeranno un elevato grado di affidabilità.
Al secondo comma del predetto articolo, si legge: << Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549>>. Quindi, contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi indicatori di Compliance, è prevista la cancellazione degli studi di settore.
Occorre precisare, però, che l’emendamento non precisa quali e quanti studi di settore verranno sostituiti dai nuovi indicatori.
I nostro studio vi terrà aggiornato su eventuali novità.
FONTE: FISCAL FOCUS

IN ARRIVO LA PROROGA PER IL MODELLO 770

Proroga ufficiale modello 770/2016 in arrivo. Mancano ormai poche ore all’ufficialità della proroga della scadenza prevista per il modello 770/2016. Com’è noto, la scadenza ufficiale del modello 770/2016 è attualmente fissata al 22 agosto, (cadendo il 31 luglio di domenica).
La proroga del modello 770/2016 è prevista al prossimo 15 settembre.

Versamenti Unico 2016: calendario delle rate
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.
Si ricorda che i versamenti rateali:

• per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;
• per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.

La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest'ano cade di sabato, per cui è posticipato al 22 agosto).

PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA
Rata 1a rata entro il 16 giugno 1a rata differita al 18 luglio
Scadenza Interessi Scadenza Interessi
I 16.06.2016 --- 18.07.2016 ---
II 30.06.2016 0,16% 22.08.2016 0,13%
III 22.08.2016 0,49% 31.08.2016 0,46%
IV 31.08.2016 0,82% 30.09.2016 0,79%
V 30.09.2016 1,15% 31.10.2016 1,12%
VI 31.10.2016 1,48% 30.11.2016 1,45%
VII 30.11.2016 1,81%

SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA
Rata 1a rata entro il 16 giugno 1a rata differita al 18 luglio
Scadenza Interessi Scadenza Interessi
I 16.06.2016 --- 18.07.2016 ---
II 18.07.2016 0,33% 22.08.2016 0,31%
III 22.08.2016 0,66% 16.09.2016 0,64%
IV 16.09.2016 0,99% 17.10.2016 0,97%
V 17.10.2016 1,32% 16.11.2016 1,30%
VI 16.11.2016 1,65%




Scadenze 16 maggio 2016

Vi ricordiamo le scadenze del 16 maggio:
- IVA primo trimestre
- IVA mese aprile
- 1' rata contributi fissi INPS artigiani commercianti.
Invitiamo i nostri clienti, che ancora non vi avessero provveduto, a consegnare la documentazione allo studio presso entro la prossima settimana.

Esenzione Canone RAI over 75 anni

Ai sensi del comma 132 della Legge n. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 euro), senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Dunque, per l’esenzione del canone RAI 2016, il reddito di riferimento deve essere quello del 2015.
Il reddito da prendere come riferimento è quello dato dalla somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel Modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi, invece, i seguenti redditi:
• i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
• il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
• i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
• altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Requisiti esonero canone RAI over 75 anni
Età pari o superiore a 75 anni
Non convivere con altri soggetti al di fuori del coniuge
Reddito proprio + reddito del coniuge non superiore a 6.713,98 euro annui (l’anno di riferimento è quello precedente il periodo per il quale si chiede l’esenzione).
ATTENZIONE: L’esenzione può essere chiesta esclusivamente se l’abbonamento si riferisce all’abitazione di residenza. Se la TV è presente ad esempio nella casa al mare che non sia la residenza del soggetto ultra 75enne, l’esenzione non è possibile ottenerla.
Inoltre, secondo quanto specificato nella Circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, per aver diritto all’esonero il soggetto deve aver compiuto 75 anni di età entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno (che rappresentavo le vecchie scadenze per il pagamento del canone). In base a tali regole, pertanto chi ha compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2016 e ne ha gli altri requisiti può ottenere l’esonero per tutto il canone 2016. Chi, invece, compie 75 anni dopo il 31 gennaio 2016 ma entro il 31 luglio 2016 potrà avere l’esonero solo con riferimento al canone RAI relativo al secondo semestre 2016. Chi compie 75 anni dopo il 31 luglio, per l’esonero deve attendere l’anno successivo.
Tuttavia, poiché con la Legge di Stabilità 2016, sono state stabilite nuove modalità di pagamento del canone (addebito in bolletta) e per il 2016 il primo addebito avverrà a decorrere dal mese di luglio, potrebbero essere riviste anche le predette date nel Decreto del MEF che (di concerto con il MISE) tarda ad arrivare.
Inoltre, per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Dunque, il predetto limite reddituale (6.713,98) previsto dall’attuale normativa potrebbe essere portato ad 8.000 euro.
La domanda di esenzione
Al fine di ottenere l’esenzione, il soggetto che ne ha i requisiti deve presentare apposita domanda sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Casi+particolari+di+esonero+Rai/Cittadini+ultrasettantacinquenni/Dichiarazione+sostitutiva+per+esenzione+pagamento+canone+RAI/Circolaren46E_Allegato+n1.pdf
Il modello, accompagnato da un documento di identità valido, deve essere compilato e presentato in una delle seguenti modalità:
• raccomandata, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino;
• consegnato dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta nel 2016 deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone. Ciò sta significando che chi ha già presentato domanda di esenzione negli anni passati (es. 2015) e ne mantiene i requisiti non dovrà presentare una nuova domanda di esenzione nel 2016.
Chi attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, ed ha i requisiti per l’esenzione in esame deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
 
Ipotesi Termini di presentazione
Chi matura i requisiti nel 2016. • Entro il 30 aprile 2016: l’esenzione si applica per tutto il canone 2016;
• Entro il 31 luglio 2016: l’esenzione si applica per il canone riferito al secondo semestre 2016 (sempreché i 75 anni siano compiuti entro il 31 luglio 2016).
Chi ha già presentato domanda in anni precedenti. Non deve ripresentare la domanda se ha ancora i requisiti per l’esenzione, altrimenti se perde i requisiti versa il canone dovuto.
Ci attiva per la prima vola l’utenza nel 2016 e ha i requisiti per l’esenzione. Entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
In base a quanto detto fin qui, dunque (se le cose non varieranno in seguito al decreto del MEF):
• il soggetto che compie 75 anni entro il 31 gennaio 2016 e ne ha i requisiti, presenta domanda di esonero entro il 30 aprile e sarà esonerato da tutto il canone 2016;
• il soggetto che compie 75 anni dopo il 31 gennaio 2016 ma entro il 31 luglio 2016 e ne ha i requisiti, presenta domanda di esonero entro il 31 luglio 2016 ed avrà l’esonero per il canone riferito al secondo semestre 2016.
Chi, invece, già ha presentato domanda di esonero nel 2015 (o anni precedenti) e con riferimento al canone 2016 ne ha ancora i requisiti di esenzione, non dovrà ripresentare domanda. Infine chi, nel 2015 (o anni precedenti) ha presentato domanda di esonero e con riferimento al canone 2016 non ne ha più i requisiti dovrà provvedere al versamento del canone. Se poi negli anni successivi riacquista i requisiti (es. reddituali) può ripresentare domanda.
Si sottolinea, ancora una volta, che i predetti termini potrebbero essere oggetto di variazioni o proroghe per effetto del decreto attuativo (definitivo) che il MEF sta definendo di concerto con il MISE (e sul quale c’è notevole ritardo rispetto ai tempi che si erano prospettati).

Fonte: Fiscal Focus

Reverse charge: estensione a pc e tablet

Con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, si dà attuazione alle Direttive Comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE nonché a introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode.
NOTA BENE - Nello specifico, viene modificato il co.6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972.
Per estendere l’applicazione del reverse charge, il Decreto Legislativo in questione:
 ha modificato la lettera b), del co. 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, eliminando dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
 ha sostituito la lettera c) del co. 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, prevedendo che l’inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
NOTA BENE - Le lettere b) e c) del co. 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972 nella versione ante modifiche comprendeva i personal computer e i loro componenti ed accessori, ipotesi prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 44). Tale ipotesi di applicazione del reverse charge non aveva trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.
Sempre nell’ambito dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972:
 sono state abrogate le lettere d) e d-quinquies) relative all’applicazione dell’inversione contabile alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Tale ultima modifica deriva dal mancato rilascio della necessaria deroga comunitaria.
Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2016 all’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, le fattispecie a cui deve applicarsi il reverse charge, in via temporanea fino al 31.12.2018 sono le seguenti:
Fattispecie Lettera dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972
Cessioni di telefoni cellulari B
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale C
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra D-BIS
Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica D-TER
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore” D-QUATER


Fonte: Fiscal Focus

Reverse charge - Gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la CM 37/2015, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di risposte a quesiti, in merito all’applicazione del reverse charge in edilizia; i principali chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
contratto unico: viene ribadito che in caso di un contratto unico di appalto:
- comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge
- riguardante interventi edilizi di frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari (DPR. 380/01)
trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge;
installazione impianti interno/esterno: ove l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno, trova applicazione il reverse charge;
manutenzione/riparazione: le attività di manutenzione e riparazione di impianti, ancorché non indicate espressamente nei codici della divisione 43 vanno assoggettate al reverse charge;
sostituzione componenti: se la volontà delle parti è rivolta alla riparazione/ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate o obsolete, e non alla mera fornitura di beni, le attività sono assoggettate al reverse charge, purché tali servizi siano relativi ad edifici;
clausola salvaguardia: sono salvi i comportamenti “difformi” adottati, prima dell’emanazione dei chiarimenti (dal 01/01 al 22/12/2015); non saranno applicate sanzioni unicamente per le tematiche esaminate all’interno del documento e sempre che non si sia nell’ambito di una frode fiscale.

Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2016

Le aliquote contributive, dovute per l’anno 2016, dagli “Artigiani ed Esercenti attività commerciali” ammontano:
 al 23,10% per gli artigiani;
 al 23,19% per i commercianti.

Ricordiamo, inoltre, che dall’anno 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, dal contribuente o da un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.(A questo adempimento provvede il nostro studio.)
Continua il graduale innalzamento delle aliquote contributive disposto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) nei confronti degli artigiani e commercianti. A tal proposito, Le ricordiamo che gli aumenti sono iniziati il 1° gennaio 2012 (1,30% in più), per poi proseguire annualmente di 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere a regime il 24%.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, per quest’anno, ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali è pari a € 15.548.
I contributi dovuti sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:
Le scadenze 2016
16 maggio
22 agosto
16 novembre
16 febbraio 2017

Ricordiamo ai nostri clienti chè il 16 febbraio 2015 scadrà la 4' rata dei contributi relativi all'anno 2015 e che lo studio provvederà direttamente al pagamento telelmatico per coloro che ci hanno conferito l'incarico.

fonte: Fiscal Focus

Proposta di abolizione studi di settore per tutti i professionisti e altre novità

Il viceministro all'Economia, Luigi Casero ha anticipato il contenuto di un'intervista che sarà trasmessa oggi a Telefisco. Il governo sta lavorando per abolire gli studi di settore per tutti i liberi professionisti.
E questo già a partire dall'anno d'imposta in corso. Ma non solo. Il possibile addio allo strumento di determinazione dei compensi dei lavoratori autonomi sarà seguito da un'accelerazione della fatturazione elettronica con la comunicazione al Fisco in via telematica e periodica di tutte le fatture. La riduzione degli oneri passerà anche per una nuova sfoltita ai micro -balzelli che complicano la vita e spesso costano più del servizio erogato.
Pensiamo al bollo per il passaporto, le tasse sulle targhe automobilistiche o quella dovuta dai neolaureati per i diplomi di laurea.

– Dichiarazione IVA 2016: termini e modalità di presentazione

Chi intende o chi è obbligato a presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma deve provvedervi a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre 2016, in via esclusivamente telematica
.
La presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di Febbraio (presentazione fissata al 29.02.2016) consente l’esonero dalla presentazione della
“Comunicazione annuale dati IVA” (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1).
I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il
16 marzo 2016. Resta salva la facoltà di rateizzare il versamento.
(fonte: Fiscal Focus)
.

Antiriciclaggio ed uso del contante - Limite ad Euro 3.000

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato il limite previsto per il trasferimento di denaro contante:
• a decorrere dal 1/01/2016 (ma con possibile effetto retroattivo in applicazione del favor rei)
• innalzandolo da €. 1.000 ad €. 3.000.
Anche in relazione ai cambiavalute il limite è stato incrementato ad € 3.000 (dai precedenti € 2.500).
Nessuna modifica, al contrario, è stata prevista in relazione:
• all’utilizzo di assegni / vaglia postali trasferibili (utilizzabili solo per importi inferiori a € 1.000);
• all’utilizzo di libretti di deposito al portatore (il cui saldo deve essere inferiore a € 1.000);
• ai money transfer (che possono effettuare singoli trasferimenti nel limite di € 1.000);
• ai turisti extraUe (ai quali continua a rendersi applicabile il limite di € 15.000);
• trasporto al seguito al passaggio di frontiera (si applica ancora limite di € 10.000).
Risulta, infine, abrogato l’obbligo di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili in relazione:
• ai canoni di locazione di unità a destinazione abitativa;
• ai compensi delle prestazioni di trasporto di merci su strada.
(fonte: Redazione Fiscale)

Revese charge in edilizia: nessuna sanzione fino al 22.12.2015

Con la Circolare 37E del 22.12.2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all’estensione del Reverse charge nel settore edile. I chiarimenti erano attesi con ansia da professionisti e imprese che sin dalla introduzione della nuova disposizione hanno dovuto fare i conti con numerose incertezze applicative.
Le questioni dubbie - I primi chiarimenti sul nuovo reverse charge nel settore edile erano arrivati con l’emanazione della Circolare 14/E del 27.03.2015. il suddetto documento di prassi aveva risolto alcune questioni dubbie (individuazione prestazioni assoggettabili al nuovo reverse charge, l’applicabilità del reverse charge alla manutenzione di impianti relativi ad edifici), lasciando tuttavia numerosi questioni aperte.Tra le questioni che hanno continuato a generare perplessità ad operatori e professionisti vi era certamente quella relativa alla definizione di “edificio” a cui far riferimento.
Altra questione di estrema rilevanza riguardava gli interventi d installazione/manutenzione effettuati sugli impianti situati in parte all’interno del fabbricato e in parte all’esterno.
Anche la gestione delle prestazioni miste ha suscitato numerose perplessità, cosi come l’applicazione del reverse charge nel caso di beni “significativi”.
La clausola di salvaguardia dell’Agenzia - E’ proprio tali incertezze applicative hanno indotto l’Amministrazione Finanziaria a concedere una sorta di sanatoria per comportamenti difformi rispetto a quanto chiarito nella C.M. 37/E/2015. In sostanza, nessuna sanzione (fino al 22.12.2015) per il contribuente che ha interpretato le questioni dubbie in maniera difforme rispetto a quanto affermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in esame. Da evidenziare che già con la C.M. 14/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria aveva previsto tale sanatoria. Nessuna sanzione per comportamenti difformi fino all’emanazione della C.M. 14/E/2015.
Le nuove sanzioni per l’errata applicazione del reverse charge – A partire dal 23.12.2015 l’errata applicazione del reverse charge sarà invece punita secondo le nuove regole fissate dal D.lgs. 158/2015, che per il principio del favor rei trova applicazione anche per le violazione precedenti al 1° gennaio 2016.
Nei casi in cui l’imposta sia stata assolta con modalità non conformi alla legge, ovvero:
• sistema della rivalsa in luogo dell’applicazione del reverse charge;
• sistema del reverse charge in luogo dell’applicazione della rivalsa;
troverà applicazione la sanzione fissa sa 250,00 euro a 10.000,00 euro e l’imposta si considera comunque assolta e detraibile.
Si applicherà la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta nei casi in cui l’erroneo assolvimento dell’imposta sia stato determinato da un intento di evasione o di frode del quale la controparte era consapevole.
Se il meccanismo dell’inversione contabile viene applicato per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette all’imposta in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nelle liquidazione periodiche che la detrazione operata.
(fonte:Fiscal focus)

Agevolazioni prima casa: cosa cambia

L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:
→ l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
→ l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2% (a partire dal 1° Gennaio 2014), in luogo della più onerosa aliquota del 9%.
Da tener presente, inoltre, che l’agevolazione “prima casa” consente l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa (200 euro a partire dal 1° Gennaio 2014), in luogo delle aliquote proporzionali, per gli eredi o i donatari di abitazioni oggetto di successione o donazione, in presenza dei requisiti “prima casa”.
In tutti i casi citati, l’ottenimento dell’agevolazione in questione dipende dal rispetto di determinati requisiti, che vengono parzialmente modificati dall’art. 1, co. 55, della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

Comunicazione annuale dati I.V.A. - scad.29/02/16

Come ogni anno entro il 29 febbraio 2016 (il 28 scadenza originaria cade di domenica) i contribuenti titolari di P. IVA sono obbligati, fatta salva un’eccezione, a presentare la Comunicazione dati IVA.
La Comunicazione Dati IVA rispetta quanto previsto dall’art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, circa l’obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dai contribuenti entro il secondo mese successivo al termine del periodo d’imposta (quindi 28/2), ciò al fine di calcolare le risorse che competono all’UE. Pertanto, se ai più appare come un adempimento del tutto inutile poiché i dati comunicati e riassunti nella Comunicazione dati IVA vengono poi inglobati nella dichiarazione IVA, in realtà tale adempimento è un obbligo comunitario. Al fine di ovviare a tale piccolo inconveniente, la L. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015, ha previsto che i termini di invio della Dichiarazione IVA annuale fossero anticipati al 28 febbraio di ogni anno, al fine di permettere la contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA previsto dall’art. 8 – bis, D.P.R. 322/1998. In realtà tale accorgimento sarà valevole per l’anno d’imposta 2016, il che significa che la Comunicazione Dati IVA verrà definitivamente eliminata per l’anno di imposta 2016 e sostituita dalla presentazione in via autonoma della Dichiarazione IVA annuale, quindi a valere sull’adempimento dell’anno 2017.

Regime forfetario: cosa cambia ai fini contributivi

La legge di stabilità 2015 ha introdotto, lo scorso anno, nel nostro ordinamento il nuovo “regime forfettario” che sostituisce il regime di vantaggio (aliquota sostitutiva del 5%). Il regime prevede più o meno le stesse condizioni di accesso previsto per i vecchi minimi, ma se ne differenzia per alcuni aspetti tra cui, oltre alla diversa aliquota d’imposta sostitutiva (del 15% per il forfettario a fronte del 5% dei vecchi minimi), anche per:
• la soglia di ricavi da non superare per l’accesso e la permanenza nel regime (30.000 per i vecchi minimi e variabile a seconda del codice attività per il forfettario);
• le modalità di determinazione del reddito (analitica per i vecchi minimi e “forfettaria” per il nuovo forfettario con applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e la possibilità di dedurre solo gli oneri contributivi);
• regime contributivo (con i minimali IVS per i vecchi minimi, senza minimali IVS per i forfettari).
Inoltre, con il decreto Milleproroghe, fu disposto che nel 2015 i due regimi potevano coesistere, con la conseguenza che chi avesse iniziato l’attività nel 2015 poteva scegliere tra vecchi minimi (aliquota 5%) e nuovo forfettario (aliquota 15%).
Il legislatore innalza le soglie di ricavi rispetto a quelle fissate per il 2015 (passando da 15.000 a 30.000 per i professionisti e incrementando di 10.000 la soglia prevista per le altre categorie). Inoltre riduce al 5% l’aliquota sostitutiva per i primi 5 anni di attività per chi inizia nel 2016.
Dal 2016, dunque, il regime forfettario è l’unico regime agevolato previsto con aliquota sostitutiva.
Come cambia il regime contributivo dal 2016 – Il regime forfettario (sia come previsto dalla legge di stabilità 2015 sia 2016) prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait.
Quindi, ad esempio, un soggetto che fattura 16.000 con un indice di redditività del 67%, calcolerà i contributi previdenziali dovuti sul 67% di 16.000, cioè 10.720.
Per gli iscritti alla Gestione separata, nulla cambia nel 2016 rispetto al 2015. Infatti, per tali soggetti l’aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016. Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa. Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Pertanto anche per il 2016 (Modello Unico/2017), il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito.
La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa come imponibile contributivo il reddito “forfettario”.
Dal 2016, le cose cambiano invece per gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS. In particolare c’è il ritorno dei “contributi minimi”.
Dunque, è reintrodotto il minimale contributivo, ma è riconosciuta una riduzione del 35%. In pratica, in luogo dell’esonero dal minimale viene, invece, prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.
Stando al tenore letterale della norma, quindi, dal 2016 dovrebbero ritornare anche per artigiani e commercianti che operano nel forfettario, le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%), per poi liquidare in sede di Modello UNICO/2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale. Quindi, per il 2016 (Modello Unico/2017), chi opera nel regime forfettario dovrebbe in primo luogo determinare il reddito “forfettario” (applicando al fatturato il coefficiente di redditività previsto) poi confronterà tale risultato con il “reddito minimale” (ridotto del 35%) fissato dall’INPS per il 2016. Se il reddito forfettario è inferiore al minimale, egli non dovrà versare alcun saldo e acconto. Qualora, invece, il reddito forfettario fosse superiore al minimale, egli calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.
Quanto appena esposto è una personale interpretazione della norma in questione che pertanto potrebbe trovare conferma o smentita in successivi chiarimenti dell’INPS.
Come per il regime forfettario del 2015, anche per il nuovo del 2016, poiché la legge di stabilità nulla cambia al riguardo, al fine di godere dell’agevolazione contributiva occorre che il contribuente invii apposita comunicazione all’INPS (che come anticipato per lo scorso anno andava inviata entro il 28 febbraio). Si attende ad ogni modo la Circolare INPS di inizio 2016 in cui saranno comunicati i nuovi minimali e le nuove aliquote contributive 2016 ed eventuali altre disposizioni alla luce anche di quanto nuovo previsto per il regime forfettario.

Addio vouchers...arrivano i mini jobs

Al posto dei buoni lavoro abrogati sarà possibile utilizzare i mini jobs: come funzioneranno?
finita l’era dei voucher, ad opera di un recente decreto che li ha aboliti, sta per iniziare una nuova era, quella dei mini jobs. Il Governo, in base a quanto reso noto, per colmare il vuoto creatosi dall’abolizione dei voucher sta infatti studiando un nuovo modello lavorativo, per rispondere alle esigenze di regolarizzare i lavori accessori, i mini jobs appunto.
Ma come funzioneranno i mini jobs?
Innanzitutto questi lavori saranno di due tipologie:
• una dedicata alle impese, molto simile al nostro lavoro a chiamata, che prevedrà un massimo di 400 giornate lavorative in 3 anni;
• l’altra dedicata alle famiglie, con una piattaforma online gestita dall’Inps in cui sarà possibile incrociare domanda e offerta di lavoro e pagare online le prestazioni.
Mini jobs per le imprese
Mentre in merito alle regole sui mini jobs per le famiglie si sa ancora poco, se non che incrocio tra domanda e offerta e pagamento saranno effettuati online, in merito alle regole sui mini jobs per le imprese si sa che saranno molto simili a quelle del contratto a chiamata, o intermittente.
Come per il lavoro a chiamata, infatti, il lavoratore verrà pagato solo al momento dell’effettiva prestazione e potrà essere occupato per un massimo di 400 giornate in 3 anni.
Non sarà dovuta alcuna indennità per le giornate non lavorate, ma in compenso il lavoratore non dovrà essere a disposizione del committente durante i periodi d’inattività.
Rispetto ai contratti a chiamata, inoltre, i mini Jobs potranno riguardare tutti i lavoratori e non solo coloro che non hanno ancora compiuto 24 anni o ne hanno più di 55.
Infine, la paga oraria del lavoratore prevedrà il pagamento dei contributi previdenziali nella stessa misura dovuta dai dipendenti, ma non prevedrà le maggiorazioni dovute ai ratei di tredicesima, quattordicesima e tfr.
In pratica, i mini jobs saranno una via di mezzo tra i vecchi voucher e il lavoro intermittente, che prevede maggiori tutele in capo ai lavoratori, rispetto ai vecchi buoni, ma meno costi per le imprese, rispetto al lavoro a chiamata.
(fonte:la legge per tutti)
Vidoni dr. Livia
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